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LEGGE 24 novembre 1961, n. 1299

Elevazione del limite di somma per l'emissione delle aperture di credito di talune spese del Ministero delle finanze.

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Testo in vigore dal:  20-12-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per il pagamento delle spese sotto elencate è data facoltà al Ministero delle finanze di emettere, in deroga all'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e successive modificazioni, aperture di credito entro i seguenti limiti d'importo:
a) spese occorrenti per la conservazione dei catasti rustici ed urbani presso gli Uffici distrettuali delle imposte dirette e per la compilazione dei ruoli delle imposte fondiarie: lire 30 milioni;
b) compensi per lavoro straordinario: lire 50 milioni;
c) indennità a rimborso delle spese di trasporto per missioni: lire 50 milioni;
d) quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme recuperate dall'Erario sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie, sulle somme dichiarate confiscate e su quelle ricavate dalla vendita di corpi di reato: lire 50 milioni;
e) diritti, proventi e compensi spettanti ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869: lire 70 milioni.