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LEGGE 24 novembre 1961, n. 1299

Elevazione del limite di somma per l'emissione delle aperture di credito di talune spese del Ministero delle finanze.

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Testo in vigore dal: 20-12-1961
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  il  pagamento  delle  spese sotto elencate e' data facolta' al
Ministero  delle  finanze  di  emettere,  in  deroga all'articolo 56,
penultimo  comma,  del  regio  decreto  18  novembre  1923,  n. 2440,
concernente  disposizioni  per l'amministrazione del patrimonio e per
la  contabilita'  generale  dello  Stato  e successive modificazioni,
aperture di credito entro i seguenti limiti d'importo:
    a)  spese  occorrenti per la conservazione dei catasti rustici ed
urbani  presso gli Uffici distrettuali delle imposte dirette e per la
compilazione dei ruoli delle imposte fondiarie: lire 30 milioni;
    b) compensi per lavoro straordinario: lire 50 milioni;
    c)  indennita'  a rimborso delle spese di trasporto per missioni:
lire 50 milioni;
    d)  quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali
giudiziari  sulle  somme recuperate dall'Erario sui crediti inscritti
nei   campioni   civili  e  penali  delle  cancellerie,  sulle  somme
dichiarate  confiscate e su quelle ricavate dalla vendita di corpi di
reato: lire 50 milioni;
    e)  diritti, proventi e compensi spettanti ai sensi dell'articolo
3, primo comma, del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  26 settembre 1954, n. 869: lire 70
milioni.