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LEGGE 22 novembre 1961, n. 1248

Disposizioni per l'esecuzione di lavori in amministrazione da parte dell'A.N.A.S. per esigenze indilazionabili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  9-12-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Quando si manifesti la necessità di interventi a carattere d'urgenza per assicurare il normale svolgimento del traffico, l'A.N.A.S. può avvalersi, per l'esecuzione in economia dei relativi lavori, del sistema in amministrazione, ai sensi del primo comma, lettera a) e del secondo comma dell'art. 67 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato.