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LEGGE 22 novembre 1961, n. 1248

Disposizioni per l'esecuzione di lavori in amministrazione da parte dell'A.N.A.S. per esigenze indilazionabili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 9-12-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Quando  si  manifesti  la  necessita'  di  interventi  a  carattere
d'urgenza   per  assicurare  il  normale  svolgimento  del  traffico,
l'A.N.A.S.  puo' avvalersi, per l'esecuzione in economia dei relativi
lavori,  del  sistema  in  amministrazione, ai sensi del primo comma,
lettera a) e del secondo comma dell'art. 67 del regolamento 25 maggio
1895,  n.  350,  sulla  direzione,  contabilita'  e collaudazione dei
lavori dello Stato.