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LEGGE 31 ottobre 1961, n. 1126

Stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962.

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Testo in vigore dal:  15-11-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle partecipazioni statali, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1961

GRONCHI

FANFANI - TAVIANI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA