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LEGGE 31 ottobre 1961, n. 1126

Stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962.

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Testo in vigore dal: 15-11-1961
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  autorizzato  il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie
del   Ministero   delle   partecipazioni   statali,  per  l'esercizio
finanziario dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962, in conformita' dello
stato di previsione annesso alla presente legge.

  La  presente  legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 ottobre 1961

                               GRONCHI

                                            FANFANI - TAVIANI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA