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LEGGE 29 ottobre 1961, n. 1124

Stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962.

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Testo in vigore dal:  15-11-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 1961

GRONCHI FANFANI - TAVIANI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA