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LEGGE 29 ottobre 1961, n. 1124

Stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962.

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Testo in vigore dal: 15-11-1961
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  autorizzato  il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie
del  Ministero  del  turismo  e  dello  spettacolo,  per  l'esercizio
finanziario dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962, in conformita' dello
stato di previsione annesso alla presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, decreti della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 ottobre 1961

                               GRONCHI

                                            FANFANI - TAVIANI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA