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LEGGE 20 dicembre 1961, n. 1427

Sviluppo economico dei territori del Polesine.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  31-1-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Nei territori dei comuni di Adria, Ariano nel Polesine, Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnuovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Contarina, Corbola, Costa di Rovigo, Crespino, Donada, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lusia, Melara, Occhiobello, Papozze, Pettorazza Grimani, Pincara, Polesella, Pontecchio Polesine, Porto Tolle, Rosolina, Rovigo, Salara, San Bellino, San Martino di Venezze, Stienta, Taglio di Po, Trecenta, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana, della provincia di Rovigo; dei comuni di Cavarzere e Cona in provincia di Venezia e del comune di Mesola in provincia di Ferrara, le nuove imprese artigiane e le nuove piccole industrie, che inizieranno la loro attività dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono esenti per dieci anni dalla data di inizio della loro attività da ogni tributo diretto sul reddito, previo accertamento effettuato dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura competenti per territorio.
Agli effetti del precedente comma si intendono piccole industrie quelle che impiegano non oltre cento operai.