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LEGGE 20 dicembre 1961, n. 1427

Sviluppo economico dei territori del Polesine.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 31-1-1962
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nei  territori  dei  comuni  di  Adria, Ariano nel Polesine, Arqua'
Polesine,  Badia  Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Calto,
Canaro,  Canda,  Castelguglielmo,  Castelmassa,  Castelnuovo Bariano,
Ceneselli,  Ceregnano, Contarina, Corbola, Costa di Rovigo, Crespino,
Donada,  Ficarolo,  Fiesso  Umbertiano,  Frassinelle Polesine, Fratta
Polesine,  Gaiba,  Gavello,  Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta,
Lendinara,  Loreo,  Lusia,  Melara,  Occhiobello, Papozze, Pettorazza
Grimani,   Pincara,  Polesella,  Pontecchio  Polesine,  Porto  Tolle,
Rosolina,  Rovigo,  Salara,  San  Bellino,  San  Martino  di Venezze,
Stienta,  Taglio  di Po, Trecenta, Villadose, Villamarzana, Villanova
del  Ghebbo,  Villanova  Marchesana,  della  provincia di Rovigo; dei
comuni  di  Cavarzere  e Cona in provincia di Venezia e del comune di
Mesola in provincia di Ferrara, le nuove imprese artigiane e le nuove
piccole  industrie,  che inizieranno la loro attivita' dopo l'entrata
in vigore della presente legge, sono esenti per dieci anni dalla data
di  inizio  della loro attivita' da ogni tributo diretto sul reddito,
previo  accertamento  effettuato dalle Camere di commercio, industria
ed agricoltura competenti per territorio.
  Agli  effetti  del  precedente comma si intendono piccole industrie
quelle che impiegano non oltre cento operai.