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LEGGE 16 dicembre 1961, n. 1426

Acquisto e costruzione di immobili per Rappresentanze diplomatiche e consolari e vendita di Immobili demaniali all'estero.

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Testo in vigore dal:  31-1-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere anticipazioni al Ministero degli affari esteri fino all'ammontare di lire tre miliardi, per l'acquisto o la costruzione di stabili da destinare a sedi di Rappresentanze diplomatiche e consolari, ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 6 luglio 1966, n. 776.