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LEGGE 16 dicembre 1961, n. 1426

Acquisto e costruzione di immobili per Rappresentanze diplomatiche e consolari e vendita di Immobili demaniali all'estero.

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Testo in vigore dal: 31-1-1962
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La   Cassa   depositi   e   prestiti  e'  autorizzata  a  concedere
anticipazioni  al Ministero degli affari esteri fino all'ammontare di
lire  tre  miliardi,  per  l'acquisto  o la costruzione di stabili da
destinare  a  sedi  di  Rappresentanze  diplomatiche  e consolari, ad
integrazione  dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 6 luglio
1966, n. 776.