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LEGGE 9 novembre 1961, n. 1242

Revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  22-12-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per lo svolgimento di ricerche e studi necessari alla periodica revisione e pubblicazione della farmacopea ufficiale, prevista dall'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 7 novembre 1942, n. 1528, il Ministro per la sanità si avvale di una Commissione permanente di cui fanno parte persone anche estranee all'Amministrazione dello Stato, particolarmente esperte nelle varie materie oggetto delle ricerche e degli studi.
Per esigenze funzionali la Commissione permanente può essere ripartita in gruppi di lavoro.
La Commissione permanente è costituita con provvedimento del Ministro per la sanità che nomina altresì un presidente scelto fra i componenti della Commissione, di concerto con il Ministro per il tesoro.