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LEGGE 9 novembre 1961, n. 1242

Revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 22-12-1961
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  lo  svolgimento  di  ricerche e studi necessari alla periodica
revisione   e  pubblicazione  della  farmacopea  ufficiale,  prevista
dall'art.  124  del  testo  unico delle leggi sanitarie approvato con
regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265,  modificato  con legge 7
novembre  1942,  n. 1528, il Ministro per la sanita' si avvale di una
Commissione  permanente  di  cui  fanno  parte persone anche estranee
all'Amministrazione  dello Stato, particolarmente esperte nelle varie
materie oggetto delle ricerche e degli studi.
  Per  esigenze  funzionali  la  Commissione  permanente  puo' essere
ripartita in gruppi di lavoro.
  La  Commissione  permanente  e'  costituita  con  provvedimento del
Ministro  per la sanita' che nomina altresi' un presidente scelto fra
i  componenti  della  Commissione, di concerto con il Ministro per il
tesoro.