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LEGGE 28 luglio 1961, n. 830

Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti al pubblici servizi di trasporto in concessione e miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo istituito con l'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/11/1971)
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Testo in vigore dal:  14-9-1961

Art. 15

Norme per la determinazione annuale del contributo


Per un quinquennio, il Governo della Repubblica è delegato a determinare annualmente, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione, la misura complessiva del contributo dovuto per la copertura degli oneri del Fondo di previdenza e del Fondo di integrazione per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione compresa la quota per l'assistenza di malattia ai pensionati ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 692, nonché le aliquote di ripartizione del contributo stesso tra i due Fondi. Le norme relative saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per i trasporti e per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083.
Finchè non è stabilita la nuova misura della percentuale di contributo, questo è versato dalle aziende, salvo conguaglio, nella misura dovuta per l'anno precedente.
Per l'anno 1961, il contributo complessivo, dovuto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, è stabilito nel 22,60 per cento della retribuzione di cui all'articolo 20 della presente legge ed è per il 16,80 per cento a carico delle aziende e per 5,80 per cento a carico degli agenti.
Il contributo complessivo predetto è assegnato per lo 0,60 per cento al Fondo di previdenza e, per il rimanente 22 per cento al Fondo di integrazione.
Le eventuali successive variazioni nella misura del complessivo contributo dovuto al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione in applicazione del presente articolo, saranno ripartite tra le aziende e gli agenti rispettivamente, in ragione di due terzi ed un terzo.
A decorrere dal 1 gennaio 1961 la percentuale prevista dall'articolo 18, primo comma, della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, è ridotta dal 3 per cento all'1 per cento.
L'articolo 17 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, è abrogato.