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LEGGE 28 dicembre 1952, n. 4435

Modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/11/1971)
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Testo in vigore dal:  14-9-1961
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Art. 18


Il 3 per cento dei contributi devoluti in ciascun esercizio al fondo di integrazione è destinato alla costituzione di una speciale riserva.
((1))

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e per il tesoro, potrà essere temporaneamente sospeso l'accantonamento di cui al precedente comma, quando la riserva abbia raggiunto un'adeguata consistenza.
I fondi disponibili della riserva di cui al presente articolo possono essere investiti con le stesse forme, modalità e limiti previsti per gli investimenti dei fondi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 28 luglio 1961, n. 830 ha disposto (con l'art. 15, comma 6) che "A decorrere dal 1 gennaio 1961 la percentuale prevista dall'articolo 18, primo comma, della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, è ridotta dal 3 per cento all'1 per cento."