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LEGGE 28 luglio 1961, n. 829

Provvidenze per l'olivicoltura.

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Testo in vigore dal:  14-9-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo allo scopo di rendere applicabili per l'esercizio finanziario 1961-62 le provvidenze recate dalla legge 26 luglio 1956, n. 839, per il miglioramento, l'incremento e la difesa della olivicoltura.