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LEGGE 28 luglio 1961, n. 829

Provvidenze per l'olivicoltura.

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Testo in vigore dal: 14-9-1961
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  spesa di lire 1 miliardo allo scopo di rendere
applicabili per l'esercizio finanziario 1961-62 le provvidenze recate
dalla   legge   26   luglio  1956,  n.  839,  per  il  miglioramento,
l'incremento e la difesa della olivicoltura.