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LEGGE 12 luglio 1961, n. 647

Provvedimenti per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni dell'autunno del 1959 agli impianti delle ferrovie calabro-lucane, in regime di concessione all'industria privata.

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Testo in vigore dal:  15-8-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni dell'anno 1959 agli impianti delle ferrovie calabro-lucane in regime di concessione all'industria privata, può essere accordato un concorso dello Stato nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge 14 giugno 1949, n. 410, relativa alla riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.