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LEGGE 12 luglio 1961, n. 647

Provvedimenti per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni dell'autunno del 1959 agli impianti delle ferrovie calabro-lucane, in regime di concessione all'industria privata.

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Testo in vigore dal: 15-8-1961
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  la  riparazione  dei  danni arrecati dalle alluvioni dell'anno
1959  agli  impianti  delle  ferrovie  calabro-lucane  in  regime  di
concessione  all'industria privata, puo' essere accordato un concorso
dello  Stato nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge 14 giugno
1949,  n.  410,  relativa  alla riattivazione dei pubblici servizi di
trasporto in concessione.