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LEGGE 2 giugno 1961, n. 508

Assistenza ai pensionati delle Ferrovie dello Stato mediante l'accoglimento in case di riposo gestite dall'Opera di previdenza delle ferrovie dello Stato.

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Testo in vigore dal:  12-7-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, costituita con la legge 19 giugno 1913, n. 641, è autorizzata ad istituire e gestire case di riposo per pensionati delle Ferrovie dello Stato nonché per vedove di agenti morti in servizio o in quiescenza provviste di pensione di riversibilità.