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LEGGE 2 giugno 1961, n. 508

Assistenza ai pensionati delle Ferrovie dello Stato mediante l'accoglimento in case di riposo gestite dall'Opera di previdenza delle ferrovie dello Stato.

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Testo in vigore dal: 12-7-1961
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Opera  di  previdenza a favore del personale delle ferrovie dello
Stato, costituita con la legge 19 giugno 1913, n. 641, e' autorizzata
ad  istituire  e gestire case di riposo per pensionati delle Ferrovie
dello  Stato  nonche'  per  vedove  di  agenti morti in servizio o in
quiescenza provviste di pensione di riversibilita'.