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LEGGE 2 giugno 1961, n. 454

Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal:  11-5-1965
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Art. 8

Contributi in conto capitale


È autorizzata la spesa di lire 90 miliardi, in ragione di lire 18 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione di sussidi in conto capitate ai termini del presente articolo e del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni.
((5))

Per le opere da eseguire in aziende di collina ricadenti in territori a rilevante depressione economica, da delimitare con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, o quando si tratti di opere di particolare onerosità o di notevole interesse sociale anche per la occupazione di mano d'opera, nonché di interventi per il riattamento, l'ampliamento ed il completamento dei fabbricati rurali, i limiti del sussidio statale previsti dal primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, possono essere elevati fino al 38 per cento e al 43 per cento della spesa. Nelle predette ipotesi, a favore dei coltivatori diretti, piccoli proprietari o enfiteuti, singoli o associati e delle cooperative agricole, il limite del sussidio statale può essere elevato fino al 50 per cento della spesa. Nella stessa misura fino al 50 per cento sono sussidiabili gli interventi riguardanti le case di abitazione di proprietà dei coltivatori diretti piccoli proprietari o enfiteuti nei centri abitati, purché rispondenti alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie e a condizione che la famiglia dei coltivatore diretto vi risieda stabilmente e non abbia altra abitazione sul fondo.
Per la costruzione e il riattamento di strade vicinali e interpoderali, per la costruzione di acquedotti ed elettrodotti rurali, ivi comprese le cabine di trasformazione e i macchinari elettrici di utilizzazione dell'energia e le reti e condotte di adduzione e distribuzione, per l'azionamento di motori, di uso agricolo o domestico, o per la illuminazione di case rurali singole o raggruppate, ancorché ricadenti in territori non classificati territori di bonifica integrale e di bonifica montana, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, possono essere concessi sussidi nella spesa sino al 75 per cento e per i territori di cui al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché per quelli classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, sino all'87,50 per cento, in conformità di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 7 del citato regio decreto.
Ai benefici di cui al comma precedente, sono ammesse le opere al servizio di una pluralità di aziende agricole interessanti una popolazione non inferiore ai 100 abitanti, residenti, anche in borgate rurali, in un raggio non superiore ad un chilometro o, quando trattasi di territori classificati montani, ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, in un raggio non superiore a 1.500 metri, ovvero residenti su una superficie equivalente. In tutti gli altri casi il sussidio potrà essere concesso fino alla misura del 50 per cento, o del 60 per cento se trattasi di opere da eseguire nei territori di cui al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, o in territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, salve le disposizioni vigenti più favorevoli.
Nei limiti dello stanziamento suddetto potranno inoltre essere concessi premi fino al 10 per cento della spesa ritenuta ammissibile in favore dei proprietari che eseguano opere dirette ali miglioramento igienico e ricettivo delle case rurali destinate ad abitazioni di affittuari, mezzadri, coloni e lavoratori agricoli in genere, nonché in favore dei coltivatori diretti che eseguono tali opere per le proprie abitazioni.
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 6 aprile 1965, n. 341 ha disposto (con l'art. 1) che "L'autorizzazione di spesa di lire 90 miliardi prevista dall'articolo 8 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è aumentata di lire 23 miliardi."