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LEGGE 5 maggio 1961, n. 424

Concessione di una sovvenzione straordinaria a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

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Testo in vigore dal:  15-6-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È concessa all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia una sovvenzione straordinaria di lire un miliardo.
L'onere derivante dall'applicazione della, presente legge sarà fronteggiato con una corrispondente quota delle disponibilità nette ricavate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1959-60.