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LEGGE 5 maggio 1961, n. 424

Concessione di una sovvenzione straordinaria a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

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Testo in vigore dal: 15-6-1961
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  concessa all'Opera nazionale per la protezione della maternita'
e dell'infanzia una sovvenzione straordinaria di lire un miliardo.
  L'onere  derivante  dall'applicazione  della,  presente legge sara'
fronteggiato  con una corrispondente quota delle disponibilita' nette
ricavate  dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per
l'esercizio 1959-60.