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LEGGE 3 aprile 1961, n. 284

Modifiche alle norme della legge 10 marzo 1955, n. 96, e della legge 8 novembre 1956, n. 1317, concernenti provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/05/1967)
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Testo in vigore dal:  12-5-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La prima parte del secondo comma dell'articolo 1 della, legge 10 marzo 1955, n. 96, è sostituita con la seguente:
"Tale assegno sarà attribuito qualora causa della perdita della capacità lavorativa siano stati".