stai visualizzando l'atto

LEGGE 30 marzo 1961, n. 254

Disposizioni a favore del Fondo di previdenza del personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  6-5-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al Fondo di previdenza a favore del personale provinciale della Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari sono attribuite le entrate di seguito segnate:
a) una aliquota pari al 2,50 per cento dell'intero ammontare dei diritti, compensi e proventi spettanti al personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari in base alla tabella A, titolo II, allegata, alla legge 26 settembre 1954 n. 869, e alla legge 14 luglio 1957, n. 580;
b) una aliquota pari al 2,50 per cento dell'intero ammontare degli emolumenti spettanti al personale di collaborazione delle Conservatorie dei registri immobiliari e degli Uffici misti in base alla legge 26 settembre 1954, n. 870 e alla legge 14 luglio 1957, n. 580;
c) una aliquota pari al 5 per cento dell'intero ammontare degli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari e ai titolari degli Uffici misti in base alla legge 26 settembre 1954, n. 870, e alla legge 14 luglio 1957, n. 580.