stai visualizzando l'atto

LEGGE 30 marzo 1961, n. 254

Disposizioni a favore del Fondo di previdenza del personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 6-5-1961
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  Fondo  di  previdenza  a favore del personale provinciale della
Amministrazione  delle  tasse  e delle imposte indirette sugli affari
sono attribuite le entrate di seguito segnate:
    a)  una aliquota pari al 2,50 per cento dell'intero ammontare dei
diritti, compensi e proventi spettanti al personale provinciale delle
tasse  e delle imposte indirette sugli affari in base alla tabella A,
titolo  II,  allegata,  alla  legge  26 settembre 1954 n. 869, e alla
legge 14 luglio 1957, n. 580;
    b)  una  aliquota  pari  al  2,50 per cento dell'intero ammontare
degli  emolumenti  spettanti  al  personale  di  collaborazione delle
Conservatorie  dei  registri immobiliari e degli Uffici misti in base
alla  legge 26 settembre 1954, n. 870 e alla legge 14 luglio 1957, n.
580;
    c)  una  aliquota pari al 5 per cento dell'intero ammontare degli
emolumenti  spettanti  ai  conservatori dei registri immobiliari e ai
titolari  degli Uffici misti in base alla legge 26 settembre 1954, n.
870, e alla legge 14 luglio 1957, n. 580.