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LEGGE 14 marzo 1961, n. 130

Riconoscimento di diritti ai cittadini già deportati ed internati dal nemico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  8-4-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti, per le assunzioni, la carriera ed il trattamento economico negli impieghi dello Stato e degli Enti pubblici e parastatali, si intendono estese anche ai cittadini già deputati o interinati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza.