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LEGGE 14 marzo 1961, n. 130

Riconoscimento di diritti ai cittadini già deportati ed internati dal nemico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 8-4-1961
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti, per le
assunzioni,  la  carriera  ed il trattamento economico negli impieghi
dello  Stato e degli Enti pubblici e parastatali, si intendono estese
anche   ai  cittadini  gia'  deputati  o  interinati  dal  nemico  in
conseguenza dello stato di belligeranza.