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LEGGE 19 febbraio 1960, n. 88

Agevolazioni ed esenzioni fiscali in favore dell'Ente nazionale sordomuti.

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Testo in vigore dal:  20-3-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Agli effetti di qualunque imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali e speciali, l'Ente razionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, istituito con legge 12 maggio 1942, n. 889; modificata dalla legge 21 agosto 1950, n. 698, è equiparato alle Amministrazioni dello Stato.
Sono estese ad esso e fino al 31 dicembre 1960 tutte le agevolazioni previste dall'art. 4 della legge 13 aprile 1953, n. 337.