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LEGGE 19 febbraio 1960, n. 88

Agevolazioni ed esenzioni fiscali in favore dell'Ente nazionale sordomuti.

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Testo in vigore dal: 20-3-1960
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli  effetti  di  qualunque  imposta,  tassa  o  diritto in genere
stabiliti  dalle  leggi  generali e speciali, l'Ente razionale per la
protezione  e  l'assistenza  dei  sordomuti,  istituito  con legge 12
maggio  1942,  n. 889; modificata dalla legge 21 agosto 1950, n. 698,
e' equiparato alle Amministrazioni dello Stato.
  Sono   estese  ad  esso  e  fino  al  31  dicembre  1960  tutte  le
agevolazioni previste dall'art. 4 della legge 13 aprile 1953, n. 337.