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LEGGE 9 agosto 1960, n. 868

Completamento dei lavori previsti per la circonvallazione ferroviaria di Palermo.

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Testo in vigore dal:  10-9-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per il completamento dei lavori previsti dal progetto per la linea di circonvallazione ferroviaria di Palermo, approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, la somma occorrente sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 200.000.000 nell'esercizio 1960-61 e di lire 1.200.000.000, in ciascuno degli esercizi 1961-62, 1962-63 e 1963-64.