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LEGGE 9 agosto 1960, n. 868

Completamento dei lavori previsti per la circonvallazione ferroviaria di Palermo.

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Testo in vigore dal: 10-9-1960
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  il completamento dei lavori previsti dal progetto per la linea
di  circonvallazione  ferroviaria di Palermo, approvato dal Consiglio
superiore  dei  lavori  pubblici, la somma occorrente sara' stanziata
nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero dei lavori
pubblici  in  ragione di lire 200.000.000 nell'esercizio 1960-61 e di
lire  1.200.000.000,  in  ciascuno  degli esercizi 1961-62, 1962-63 e
1963-64.