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LEGGE 11 agosto 1960, n. 820

Modifica all'art. 2, primo comma, della legge 7 luglio 1959, n. 490, riguardante la coltivazione e cessione della barbabietola all'industria zuccheriera.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/1961)
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Testo in vigore dal:  2-7-1961
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il primo comma dell'art. 2 della legge 7 luglio 1959, n. 490, è sostituito dal seguente:
"Il prezzo di cessione delle barbabietole all'industria zuccheriera è stabilito, entro il 28 febbraio di ogni anno per la campagna successiva, con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi, con le modalità previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, avuto riguardo alle altre clausole contrattuali determinate ai sensi del successivo articolo".
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 9 - 24 giugno 1961, n. 35 ha dichiarato "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale della legge 11 agosto 1960, n. 820, recante modifica dell'art. 2, primo comma, della predetta legge 7 luglio 1959, n. 490".