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LEGGE 11 agosto 1960, n. 820

Modifica all'art. 2, primo comma, della legge 7 luglio 1959, n. 490, riguardante la coltivazione e cessione della barbabietola all'industria zuccheriera.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/1961)
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Testo in vigore dal: 2-7-1961
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo  comma  dell'art. 2 della legge 7 luglio 1959, n. 490, e'
sostituito dal seguente:
  "Il prezzo di cessione delle barbabietole all'industria zuccheriera
e'  stabilito,  entro  il  28  febbraio  di ogni anno per la campagna
successiva,  con  provvedimento  del  Comitato  interministeriale dei
prezzi,  con  le  modalita' previste dal decreto legislativo del Capo
provvisorio  dello  Stato  15  settembre 1947, n. 896, avuto riguardo
alle  altre clausole contrattuali determinate ai sensi del successivo
articolo". ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  Corte costituzionale, con sentenza 9 - 24 giugno 1961, n. 35 ha
dichiarato  "in  applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n.  87,  la illegittimita' costituzionale della legge 11 agosto 1960,
n.  820,  recante  modifica  dell'art. 2, primo comma, della predetta
legge 7 luglio 1959, n. 490".