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LEGGE 16 giugno 1960, n. 615

Proroga dei termini per bandire i concorsi universitari per l'anno accademico 1960-61.

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Testo in vigore dal:  6-7-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Limitatamente ai posti di professore di ruolo istituiti con l'art. 25 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e assegnati per l'anno accademico 1960-61 con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1959, n. 1107, il termine stabilito per le proposte di concorso a cattedre nelle Università o Istituti di istruzione superiore è prorogato fino al 15 luglio 1960 e il termine per il bando dei concorsi è prorogato sino al 15 agosto 1960.