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LEGGE 16 giugno 1960, n. 615

Proroga dei termini per bandire i concorsi universitari per l'anno accademico 1960-61.

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Testo in vigore dal: 6-7-1960
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Limitatamente  ai posti di professore di ruolo istituiti con l'art.
25  della  legge  18  marzo  1958,  n.  311,  e  assegnati per l'anno
accademico  1960-61  con  decreto  del Presidente della Repubblica 24
dicembre  1959,  n.  1107,  il  termine  stabilito per le proposte di
concorso  a  cattedre  nelle  Universita'  o  Istituti  di istruzione
superiore  e'  prorogato  fino  al 15 luglio 1960 e il termine per il
bando dei concorsi e' prorogato sino al 15 agosto 1960.