stai visualizzando l'atto

LEGGE 16 giugno 1960, n. 614

Modificazioni all'art. 5 della legge 21 marzo 1958, n. 335, sulla trasformazione e il riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  20-7-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Nell'art. 5 della legge 21 marzo 1958, n. 335, è aggiunto il seguente ultimo comma:
"La riscossione del contributo di cui al n. 4) del presente articolo è effettuata, mediante ritenuta diretta sui singoli pagamenti mensili, dagli Istituti assicuratori indicati ai precedenti numeri 1) e 2). Le somme ritenute sono versate, entro il mese successivo a quello in cui si fa luogo alla ritenuta, accreditandone l'importo in apposito conto corrente postale, intestato all'Associazione.
Spetta al Comitato centrale dell'Associazione medesima di ripartirne il rispettivo importo fra i dipendenti uffici di assistenza, in rispondenza, di regola all'importo delle somme ritenute nelle rispettive circoscrizioni".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 giugno 1960

GRONCHI TAMBRONI - ZACCAGNINI - SPATARO - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA