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LEGGE 16 giugno 1960, n. 614

Modificazioni all'art. 5 della legge 21 marzo 1958, n. 335, sulla trasformazione e il riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro.

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Testo in vigore dal: 20-7-1960
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Nell'art.  5  della  legge  21  marzo  1958, n. 335, e' aggiunto il
seguente ultimo comma:
  "La  riscossione  del  contributo  di  cui  al  n.  4) del presente
articolo   e'  effettuata,  mediante  ritenuta  diretta  sui  singoli
pagamenti mensili, dagli Istituti assicuratori indicati ai precedenti
numeri  1)  e  2).  Le  somme  ritenute  sono  versate, entro il mese
successivo  a quello in cui si fa luogo alla ritenuta, accreditandone
l'importo    in    apposito   conto   corrente   postale,   intestato
all'Associazione.
  Spetta   al   Comitato   centrale   dell'Associazione  medesima  di
ripartirne   il   rispettivo  importo  fra  i  dipendenti  uffici  di
assistenza,   in  rispondenza,  di  regola  all'importo  delle  somme
ritenute nelle rispettive circoscrizioni".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 16 giugno 1960

                               GRONCHI

                                              TAMBRONI - ZACCAGNINI -
                                                    SPATARO - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA