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LEGGE 18 giugno 1960, n. 606

Estensione delle disposizioni contenute negli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392.

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Testo in vigore dal:  19-7-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le disposizioni contenute negli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, si applicano anche ai magistrati dell'Ordine giudiziario, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare, agli avvocati e procuratori dello Stato e alle loro vedove e orfani.
La disposizione del comma precedente ha effetto dal 1 luglio 1956 limitatamente all'applicazione dell'art. 21 del decreto indicato nel comma stesso.