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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1956, n. 20

Disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/1974)
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Testo in vigore dal:  2-2-1956

Art. 22



Per le liquidazioni di pensioni da effettuarsi su domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il godimento della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti. I minori non emancipati e gli interdetti sono eccettuati da questa disposizione.
È abrogato l'art. 8 della legge 23 luglio 1914, n. 742.