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LEGGE 11 giugno 1960, n. 602

Proroga dei limiti di età per i professori delle Accademie di belle arti e dei Conservatori di musica perseguitati per ragioni politiche o razziali ed estensione ai professori universitari esclusi dai concorsi per ragioni politiche o razziali dei benefici previsti dalla legge 19 maggio 1950, n. 355.

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Testo in vigore dal:  19-7-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I professori titolari dei Conservatori di musica e delle Accademie di belle arti che, per trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, ratificato, con legge 19 maggio 1950, n. 323, non poterono prendere parte ai concorsi ordinari ed ebbero quindi ritardato l'accesso ai ruoli d'insegnamento, sono collocati in pensione al 75° anno di età.