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LEGGE 11 giugno 1960, n. 602

Proroga dei limiti di età per i professori delle Accademie di belle arti e dei Conservatori di musica perseguitati per ragioni politiche o razziali ed estensione ai professori universitari esclusi dai concorsi per ragioni politiche o razziali dei benefici previsti dalla legge 19 maggio 1950, n. 355.

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Testo in vigore dal: 19-7-1960
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  professori titolari dei Conservatori di musica e delle Accademie
di  belle  arti che, per trovarsi nelle condizioni previste dall'art.
17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile
1947,  n.  373,  ratificato,  con  legge  19 maggio 1950, n. 323, non
poterono  prendere  parte  ai  concorsi  ordinari  ed  ebbero  quindi
ritardato  l'accesso  ai  ruoli  d'insegnamento,  sono  collocati  in
pensione al 75° anno di eta'.