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LEGGE 23 febbraio 1960, n. 186

Modifiche al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2010)
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Testo in vigore dal:  25-12-1993
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Le armi da fuoco portatili di qualunque calibro e dimensione fabbricate in Italia,
((le armi a salve, le armi tipo guerra))
regolamentari nazionali o straniere, allestite a nuovo o modificate ad uso caccia da ditte private e per la vendita a privati, debbono essere sottoposte alla prova del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia (Brescia) istituito con regio decreto 3 febbraio 1910, n.
20, modificato con regio decreto 15 novembre 1925, o di sua sezione che dovesse eventualmente costituirsi in altra località.
La prova subita deve risultare da appositi marchi, impressi su ogni singola arma, dal Banco o dalla sezione che l'ha eseguita; occorrendo, dal Banco o dalla sezione predetta, può essere rilasciato anche un certificato per l'arma o le armi provate, di pertinenza di una singola ditta.
Le armi importate dall'estero sono pure soggette a detta prova, qualora non portino il marchio della prova già subita presso un Banco di prova autorizzato dallo Stato di origine e per convenzione internazionale considerato Banco ufficiale.
COMMA ABROGATO DALLA L. 18 APRILE 1975, N. 110.
((Gli apparecchi portatili di impiego industriale funzionanti per mezzo di sostanze esplosive devono essere sottoposti a prova presso il Banco nazionale di prova secondo la normativa internazionale adottata dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP) con decisioni CIP XV-8 del 1978 e CIP XVI-6 del 1980, e successivi emendamenti))
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