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LEGGE 23 febbraio 1960, n. 186

Modifiche al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2010)
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Testo in vigore dal: 25-12-1993
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Le armi da  fuoco  portatili  di  qualunque  calibro  e  dimensione
fabbricate in Italia, ((le  armi  a  salve,  le  armi  tipo  guerra))
regolamentari nazionali o straniere, allestite a nuovo  o  modificate
ad uso caccia da ditte private e per la vendita  a  privati,  debbono
essere sottoposte alla prova del Banco nazionale di prova di  Gardone
Val Trompia (Brescia) istituito con regio decreto 3 febbraio 1910, n. 
20, modificato con regio decreto 15 novembre 1925, o di  sua  sezione
che dovesse eventualmente costituirsi in altra localita'. 
  La prova subita deve risultare da appositi marchi, impressi su ogni
singola  arma,  dal  Banco  o  dalla  sezione  che   l'ha   eseguita;
occorrendo,  dal  Banco  o  dalla  sezione  predetta,   puo'   essere
rilasciato anche un certificato per l'arma  o  le  armi  provate,  di
pertinenza di una singola ditta. 
  Le armi importate dall'estero sono pure  soggette  a  detta  prova,
qualora non portino il marchio della  prova  gia'  subita  presso  un
Banco di prova autorizzato dallo Stato di origine e  per  convenzione
internazionale considerato Banco ufficiale. 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 18 APRILE 1975, N. 110. 
  ((Gli apparecchi portatili di impiego industriale  funzionanti  per
mezzo di sostanze esplosive devono essere sottoposti a  prova  presso
il Banco nazionale  di  prova  secondo  la  normativa  internazionale
adottata dalla Commissione internazionale  permanente  per  la  prova
delle armi da fuoco portatili (CIP) con decisioni CIP XV-8 del 1978 e
CIP XVI-6 del 1980, e successivi emendamenti)).