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LEGGE 27 febbraio 1960, n. 166

Autorizzazione al Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma ad alienare per trattativa privata alla Provincia romana dell'Ordine dei Carmelitani della Antica Osservanza un'area di sua proprietà.

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Testo in vigore dal:  1-4-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma è autorizzato ad alienare alla Provincia romana dell'Ordine dei Carmelitani della Antica Osservanza, con sede in Roma, un'area di metri quadrati 470 attigua alla Chiesa parrocchiale di San Martino ai Monti in Roma, con ingresso dal viale del Monte Oppio, periziata per lire 28.200.000; e ad accettare quale corrispettivo, un fabbricato, del valore di lire 42.000.000, che dovrà essere costruito dallo stesso Ente religioso su area di proprietà del Fondo di beneficenza.