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LEGGE 27 febbraio 1960, n. 166

Autorizzazione al Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma ad alienare per trattativa privata alla Provincia romana dell'Ordine dei Carmelitani della Antica Osservanza un'area di sua proprietà.

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Testo in vigore dal: 1-4-1960
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Fondo  di  beneficenza  e  di religione nella citta' di Roma e'
autorizzato   ad  alienare  alla  Provincia  romana  dell'Ordine  dei
Carmelitani  della  Antica  Osservanza,  con sede in Roma, un'area di
metri quadrati 470 attigua alla Chiesa parrocchiale di San Martino ai
Monti  in Roma, con ingresso dal viale del Monte Oppio, periziata per
lire  28.200.000;  e ad accettare quale corrispettivo, un fabbricato,
del  valore  di  lire  42.000.000,  che dovra' essere costruito dallo
stesso Ente religioso su area di proprieta' del Fondo di beneficenza.