stai visualizzando l'atto

LEGGE 12 dicembre 1960, n. 1591

Disposizioni concernenti l'affissione e l'esposizione al pubblico di manifesti, immagini, oggetti contrari al pudore o alla decenza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  18-1-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Chiunque fabbrica, introduce, affigge ed espone in luogo pubblico ed aperto al pubblico disegni, immagini, fotografie ed oggetti figurati, comunque destinati alla pubblicità, i quali offendono il pudore o la pubblica decenza, considerati secondo la particolare sensibilità dei minori degli anni diciotto e le esigenze della loro tutela morale, è rispettivamente punito a norma degli articoli 528 e 725 del Codice penale.
Si applica la pena di cui all'articolo 725 del Codice penale anche quando disegni, immagini, fotografie ed oggetti figurati rappresentano scene di violenza atte ad offendere il senso morale o l'ordine familiare.