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LEGGE 12 dicembre 1960, n. 1591

Disposizioni concernenti l'affissione e l'esposizione al pubblico di manifesti, immagini, oggetti contrari al pudore o alla decenza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 18-1-1961
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Chiunque  fabbrica,  introduce, affigge ed espone in luogo pubblico
ed  aperto  al  pubblico  disegni,  immagini,  fotografie  ed oggetti
figurati,  comunque  destinati alla pubblicita', i quali offendono il
pudore  o  la  pubblica  decenza,  considerati secondo la particolare
sensibilita'  dei minori degli anni diciotto e le esigenze della loro
tutela morale, e' rispettivamente punito a norma degli articoli 528 e
725 del Codice penale.
  Si  applica la pena di cui all'articolo 725 del Codice penale anche
quando    disegni,   immagini,   fotografie   ed   oggetti   figurati
rappresentano  scene  di violenza atte ad offendere il senso morale o
l'ordine familiare.